Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) il possesso e l’esibizione della certificazione verde Covid-19 (green pass) sono obbligatori nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Lo stabilisce il decreto legge 127/2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021.

L’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato in luoghi lavorativi pubblici o privati, anche sulla base di contratti esterni.

In altre parole, lo stagista, il consulente, l’esperto e il volontario – per accedere e svolgere la propria peculiare attività in luoghi pubblici e privati in cui è svolta un’attività lavorativa – sono tenuti al possesso e all’esibizione del green pass.

Il  Decreto Legge  prevede che il personale interessato, se comunica di non possedere il green pass o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Per coloro che sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

Per quanto sopra, in attesa di eventuali chiarimenti da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, gli operatori volontari servizio civile universale, per accedere alla sede e svolgere la propria attività, sono tenuti al possesso e all’esibizione del green pass; in mancanza i responsabili degli Enti di Accoglienza  impediranno l’accesso e, per il tramite dell’Ente Titolare, informeranno  il competente Dipartimento.

Il Coordinatore SCU ATOS

Antonio Annino

ATOS Onlus | DAL 15 OTTOBRE OBBLIGATORIO IL GREEN PASS PER I VOLONTARI NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI (atoserviziocivile.it)